In merito alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si fa presente che le disposizioni in merito alla necessità di possesso in zona bianca della certificazione verde “rafforzata” (ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) non trovano applicazione ai fini della pratica sportiva, sia essa svolta all’aperto che al chiuso.
Pertanto si confermano, per le zone bianca e gialla, le disposizioni attualmente vigenti, ovvero necessità di possesso della certificazione verde “base” per la pratica sportiva all’interno di luoghi chiusi e per l’accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce (articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).
Diversamente, in zona arancione, l’accesso a luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”, ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Tabella attività consentite dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022